Edvine Bortolomiol 

Il  principio di universalità dei diritti umani prevede che questi vengano concepiti e rispettati allo stesso modo da parte di ogni civiltà e nazione. Viviamo però in un mondo poliedrico e complesso, in cui la diversità culturale, storica e sociale è il primo elemento da considerare soprattutto quando si parla di diritti umani. La dimensione culturale è quindi l’elemento oggettivo che ha condizionato e continua a condizionare la visione della religione, della politica come dell’individuo. La stessa concezione dei diritti umani è frutto di un’epoca, dell’esperienza accumulata da una certa società, di movimenti intellettuali e così via. Si apre così di fronte a noi un ventaglio infinito di esperienze che hanno portato in epoche diverse alla stesura della Dichiarazione francese dei Diritti dell’Uomo, alla Dichiarazione Universale del 1948, a quella europea del 1950 e, più recentemente, anche alle dichiarazioni islamiche come quella del 19 settembre 1981 e successivamente la Dichiarazione del Cairo del 1990. Due mondi molto diversi per culture e storie, ma che guardano nella stessa direzione: verso i diritti dell’uomo. Scopo di questo articolo è quello di mettere in luce le convergenze delle Dichiarazioni sancite dal mondo Occidentale e da quello Islamico, cercando, per quanto possibile, di spiegare la diversità di visione e di approccio nel sancire i diritti delle genti. Partiamo dal definire i campi in comune, sia la Dichiarazione Universale che quella Islamica affermano e riconoscono il principio di dignità umana, come sono espressamente enunciati i principi di eguaglianza e libertà. La Dichiarazione Islamica a tal proposito riporta: “tutti gli esseri umani sono uguali” e “tutti gli esseri umani nascono liberi” (par. g 1.2).

Le discriminazioni di qualsiasi genere, sulla base di razza, religione ed etnia, sono condannate. Viene riconosciuto il principio alla presunzione di innocenza (art. 5 a et b), come quello della protezione contro la tortura (art. 7). L’articolo 10 invece è riservato alla protezione delle minoranze. Quest’ultimo trae la propria forma e legittimità da un versetto del Corano che recita: “non c’è nessuna forma di oppressione nella religione” di conseguenza la dichiarazione afferma che “in un paese musulmano, le minoranze religiose devono avere la libertà di scegliere come condurre i propri affari civici e personali, nel rispetto della Legge islamica e della propria” (art. 10 al. b). In questo modo viene sancito (art. 12 et 13) anche il diritto alla libertà di religione e di espressione. Altra questione di particolare importanza è quella che riguarda il ruolo civico e sociale riconosciuto a uomo e donna, sia singolarmente che come coppia. La famiglia è un bene sacro per la comunità e per questo il vincolo matrimoniale deve essere rispettato. I diritti di matrimonio, di vita matrimoniale come di dissoluzione vengono sanciti in modo uguale sia per la donna che per l’uomo, si aggiunge inoltre che “in seno alla famiglia, gli uomini e le donne devono rispettare i loro obblighi e responsabilità, in base al proprio sesso, alle loro capacità, talenti ed inclinazioni naturali, tenendo conto delle loro responsabilità comuni nei confronti dei loro figli e parenti” (art. 19 al. h). È inoltre importante sottolineare che la Dichiarazione del Cairo sui Diritti Umani nell’Islam (5 agosto 1990) ha introdotto chiaramente la nozione di uguaglianza tra uomo e donna: “la donna è uguale all’uomo sul piano della dignità umana” (art. 6 al. a).

I diritti e le libertà appena citate sono garantite dalla Dichiarazione Islamica come da quella Universale del 1948. L’individuo gode di pari diritti e doveri nei confronti dei suoi simili, nessun tipo di comportamento, atto o fatto, può e deve ledere la dignità altrui. La condotta e la gestione della res publica non è unicamente un dovere, ma anche un obbligo, si fa riferimento, anche se in modo implicito, al concetto di cittadino e cittadinanza, all’ordine ed alla sua regolamentazione. La gestione della legge deve essere quindi accompagnata dalla conoscenza e dalla verità (art. 12 al b.), visti come i veri diritti dello stato islamico. Infatti, secondo le parole del Profeta “l’inchiostro del dotto è più prezioso del sangue del martire”. Il sapere viene concepito come strumento di armonizzazione dello stato e non di potere. Di conseguenza, il rispetto per le leggi deve tradursi in rispetto reciproco. “Il rispetto dei sentimenti religiosi degli altri è un dovere per tutti i musulmani” (art. 12 al. e). Questo passaggio della Dichiarazione Islamica è stato direttamente ispirato dal un versetto del Corano che richiama al rispetto verso le “Religioni del Libro”, ovvero Cristiani ed Ebrei.

Nella Dichiarazione viene delineato, al pari delle altre dichiarazioni di stampo occidentale, quel codice comune che si fa portavoce del dovere di non abusare dei diritti e delle possibilità altrui, e di rispettare i diritti e le libertà dei propri simili. Tanti sono i punti in comune, ma ciò che rende le dichiarazioni Islamica ed Universale diverse tra loro è la base su cui poggiano i diritti ed i doveri sanciti. Quella Islamica rispetta scrupolosamente il Corano e le Hadith del Profeta, mentre le dichiarazioni occidentali guardano alla religione come ad una libertà, non come alla principale fonte d’ispirazione. Nello specifico, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 vieta possibili discriminazioni sulla base religiosa (art. 2), mentre la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, 1950, affronta la questione nell’articolo 10 che ribadisce “la libertà di pensiero, di coscienza e di religione” stabilendo che “tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti". Nella Dichiarazione Islamica la libertà di poter cambiare religione non è logicamente menzionata, in quanto, prendendo come base il Corano, questo vieta severamente l’apostasia. Allora, questo riferimento costante ed esclusivo alla Sharia comporta che questa sia la vera ed unica fonte di ordine e progresso per i popoli? L’ordine sociale, economico, culturale e politico devono conformarsi alla Legge, una Legge che però ha origini divine in quanto rivelata da Dio stesso.

A questo punto che senso dare all’azione individuale dell’uomo, alla sua autonomia ed alla legge che applica e adotta in base alla propria volontà e necessità? La Dichiarazione Islamica non affronta questo problema, sembra infatti non esistere. Il riferimento diretto alla Sharia esclude una possibile azione individuale che si colloca al di fuori della legge divina ponendo come problema ulteriore quello del regime politico e della natura dello stato. La Dichiarazione Universale del 1946 come la Convenzione Europea menzionano esplicitamente la democrazia come la miglior struttura politica che uno stato possa assumere a garanzia e rispetto delle libertà fondamentali (rispettivamente art. 29 al.2 e preambolo). Quella Islamica, non menzionando la democrazia, si limita ad affermare che “tutti gli affari pubblici sono determinati e condotti, come l’esercizio dell’autorità amministrativa, dopo la consultazione (shura) dei cittadini legittimati a prendere una decisione conforme alla Legge ed al bene pubblico” (preambolo al.9). La Carta Araba dei Diritti dell’Uomo (15 settembre 1994) stabilisce che “il popolo è il fondamento dell’autorità e la possibilità di esercitare i diritti politici è il diritto di ogni cittadino maggiorenne” (art. 19). Ciò che è chiaro è che il popolo è il fondamento della “autorità”, ma non del potere. Nella Dichiarazione del Cairo viene invece riportato che “il governare è una missione di fiducia, è severamente vietato abusarne ed esercitarlo in modo arbitrario, al fine di garantire i diritti fondamentali della persona umana” (art. 23). L’ispirazione propria di queste Dichiarazioni ribadisce che la sovranità appartiene a Dio e non agli uomini: è quindi sbagliato e fuorviante pensare che gli “islamici” combattano la democrazia - per tradizione ed impostazione politica non ammettono altre forme di potere se non quella divina.

Bisogna inoltre adoperare una distinzione tra quei paesi che non si ispirano alla Sharia come fondamento delle proprie leggi nazionali, e quelli che, al contrario, la adottano come base del loro potere. In quest’ultimo caso il concetto di laicità è ignorato, mentre è centrale quello per cui “Il solo Dio è autore della Legge”; questo comporta che gli uomini non abbiano la capacità di poter risolvere e regolare da soli, attraverso proprie leggi, gli affari personali, pubblici o privati che siano. La Dichiarazione del Cairo è chiara su questo punto: “la Sharia è l’unico riferimento di interpretazione e spiegazione di ogni articolo contenuto nella presente dichiarazione” (art. 25). Il parlare di diritti umani nei paesi musulmani porta spesso a delle reazioni contrastanti. Al di là delle manipolazioni politiche e sociali che possono essere fatte sull’argomento, è bene chiarire che i paesi islamici non rigettano la concezione “occidentale” dei diritti umani e come è stato chiarito, molti sono i punti ed i diritti in comune. La differenza è e rimane nella fonte di legittimità che viene data alle libertà ed al loro rispetto. Nella visione islamica del diritto, Dio è onnipotente ed è la fonte principale ed indispensabile d’ispirazione per tutte le pratiche, da quelle politiche a quelle sociali. La stessa nozione di individuo, nata in Europa agli inizi del XVI secolo con il Rinascimento, è stata una vera e propria rivoluzione che si poneva contro lo strapotere della Chiesa e delle Monarchie. Il processo di affermazione dell’uomo come soggetto politico e di secolarizzazione delle istituzioni, ha avuto un percorso storico lento e non sempre facile. Ma ciò è vero per la società europea o più in generale per quella occidentale.

Nella tradizione islamica invece non si è messo in moto nessun processo di secolarizzazione e, benché il mondo arabo sia stato attraversato da un movimento di “Rinascimento”, la Nahada, questo non ha messo in moto gli stessi meccanismi di quello europeo. Piuttosto, sarebbe meglio sottolineare la diversità ideologica che ha portato i movimenti a due sviluppi e concezioni diverse della modernità e di conseguenza a due concezioni diverse del ruolo dell’individuo nella res publica. Se da una parte, nelle dichiarazioni occidentali, la volontà dell’uomo è decisiva, dall’altra, in quelle islamiche, Dio è onnipotente e fautore dell’unica vera legge da seguire e rispettare. Ad ogni modo, vi è una sostanziale convergenza tra le tre grandi religioni monoteiste per quanto riguarda l’insieme delle libertà fondamentali da riconoscere e garantire all’uomo. Purtroppo, al di là della grandezza ed importanza dei diritti e delle libertà enunciate, queste Dichiarazioni non sono rispettate – almeno in parte - da alcun paese e governo musulmano, come del resto anche quelle Occidentali faticano, il più delle volte, a veder rispettati i propri principi. La democrazia ed i diritti dell’uomo sono generalmente rispettati, ma le altre libertà rimangono vulnerabili e periferiche. È dunque vero che i diritti dell’uomo sono inseriti all’interno di una sorta di “geometria variabile” e di strumentalizzazione che cambia in base agli interessi degli stessi individui, dei gruppi, delle lobbies e degli Stati che li hanno enunciati.

Il Partenariato Euro-Mediterraneo potrebbe essere una risposta concreta a questa carenza. Le autorità europee, d’accordo con i governi medio-orientali e del Golfo, potrebbero accordarsi su un “minimo garantito” di diritti umani da osservare. Il risultato sarebbe, da una parte, una Carta euro-mediterranea dei diritti dell’Uomo, dall’altra, cooperazione e legami sempre più forti sul fronte del Golfo. La necessità di garantire il rispetto delle libertà fondamentali deve guardare alla diversità di cultura, tradizione e storia come ad un diritto e non come ad un ostacolo nel dialogo tra società. Un dialogo che deve però partire dalla consapevolezza che, benché l’uomo e la legge siano concepiti in modo diverso, la dignità dell’uomo è unica e deve essere generalmente riconosciuta.

15 luglio 2008

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